Il Diritto Internazionale Umanitario di fronte alla disinformazione

“In guerra, la verità è la prima vittima”, recita un noto adagio.

Sin dall’antichità la propaganda e l’inganno informativo hanno accompagnato i conflitti armati, ma nei conflitti contemporanei la disinformazione ha assunto proporzioni senza precedenti grazie alla diffusione istantanea di notizie tramite social media, messaggistica e perfino l’uso di sistemi di intelligenza artificiale generativa. Le voci e i falsi resoconti possono viaggiare più veloci dei fatti, con conseguenze molto reali: informazioni distorte possono incitare alla violenza, causare panico, aumentare la vulnerabilità dei civili e perfino ostacolare le operazioni umanitarie. La disinformazione durante una guerra non è dunque soltanto una minaccia astratta alla verità, ma può tradursi in pericoli concreti per le persone coinvolte nei combattimenti e per chi presta loro assistenza.

Gli effetti umanitari della disinformazione sono preoccupanti. Diffondere notizie volutamente false su rifugi sicuri o corridoi umanitari può indurre sfollati e civili a compiere scelte che li espongono a rischi maggiori, sviandoli lontano da aiuti vitali e verso situazioni pericolose. La propaganda che alimenta l’odio può inasprire il conflitto e legittimare violenze contro minoranze o gruppi vulnerabili. Inoltre, false narrazioni sul conto di organizzazioni umanitarie possono erodere la fiducia delle comunità locali nei soccorritori, compromettendo l’accesso e la sicurezza degli operatori sul campo. Il Comitato Internazionale della Croce Rossa (CICR) stesso ha denunciato, ad esempio, campagne di disinformazione mirate a screditare la Croce Rossa durante il conflitto in Ucraina. Secondo il CICR, attacchi deliberati sotto forma di false accuse e teorie complottiste hanno complicato il lavoro sul campo e perfino messo a rischio la vita dei loro team e dei partner del Movimento. In contesti bellici già altamente tesi, una voce infondata può diffondersi rapidamente e mettere in pericolo sia i civili sia chi cerca di proteggerli.

Viene spontaneo chiedersi quale sia il rapporto tra queste dinamiche e il Diritto Internazionale Umanitario. In generale, il DIU non impone un obbligo di dire la verità né prevede un diritto all’informazione accurata durante la guerra; a differenza del diritto internazionale dei diritti umani, che tutela per esempio la libertà di espressione, le Convenzioni di Ginevra non proteggono in sé “la verità” o i processi democratici. Non esiste nel DIU un divieto generale di mentire al nemico o di diffondere propaganda: anzi, gli stratagemmi di guerra (ruse of war), inclusi i depistaggi e le false informazioni volte a ingannare il nemico sul piano militare, sono consentiti. Lo stesso Primo Protocollo Aggiuntivo del 1977 elenca la diffusione di informazioni fuorvianti come esempio di stratagemma lecito, purché non violi altre regole del diritto bellico. Di conseguenza, molte tradizionali tattiche di inganno, dai depistaggi sul campo di battaglia alle operazioni psicologiche per minare il morale dell’avversario, non sono proibite in quanto tali dal DIU. Tuttavia, esiste un limite oltre il quale l’informazione manipolata diventa illegale, e quel limite è tracciato proprio dalle norme umanitarie che mirano a proteggere la vita, la dignità e la sicurezza delle persone durante i conflitti.

In primo luogo, il DIU proibisce di incitare alle violazioni delle leggi di guerra. Tutte le parti in conflitto hanno l’obbligo giuridico di rispettare e far rispettare il DIU, e ciò implica che i loro comandanti e leader non devono ordinare né incoraggiare i propri combattenti a commettere atti illeciti. Ad esempio, diffondere ordini o messaggi (anche tramite social network o canali Telegram) che incitino le truppe a colpire deliberatamente i civili, a non fare prigionieri o a maltrattare i nemici feriti costituirebbe una grave violazione. Come ha ricordato la Corte Internazionale di Giustizia, nessuna fazione può incoraggiare altri gruppi o individui a “agire in violazione delle disposizioni del DIU”. In base a questi principi, usare piattaforme digitali o media per spingere all’odio e alla violenza contro civili, obiettivi civili o combattenti hors de combat (feriti, malati o prigionieri) è vietato. Un conto è motivare i propri ranghi, altro conto è istigarli a commettere crimini di guerra: il secondo caso ricade chiaramente fuori dalla legalità.

Allo stesso modo, il DIU tutela la popolazione civile dal terrore. Gli atti o le minacce di violenza il cui scopo principale sia spargere il terrore tra i civili sono espressamente proibiti dall’Articolo 51(2) del Primo Protocollo Aggiuntivo. Ciò significa, ad esempio, che sarebbe illegale sfruttare l’informazione come arma psicologica per terrorizzare i non-combattenti. Nella storia, eserciti hanno usato metodi intimidatori – dai tam-tam di propaganda sulle imminenti devastazioni, fino a hackerare i sistemi di allarme per lanciare falsi allarmi aerei – al fine di seminare panico tra le popolazioni. Tali pratiche, se condotte deliberatamente per mantenere i civili in uno stato di paura, violano il DIU. Anche dichiarare che non si darà quartiere al nemico (cioè che non si accetterà alcuna resa) è vietato, e dunque diffondere messaggi in tal senso tramite volantini o post online sarebbe parimenti illecito. In sintesi, anche la guerra ha delle regole, e tra queste vi è il divieto di terrorizzare deliberatamente i civili per ottenere vantaggi militari.

Un ulteriore limite imposto dal DIU riguarda l’inganno sleale verso l’avversario, noto in termini giuridici come perfidia. La perfidia è definita come l’atto di tradire la buona fede nemica fingendo il diritto a una protezione speciale prevista dal diritto umanitario. In altre parole, non tutto è lecito pur di ingannare il nemico: fingere la resa o simulare uno status protetto (ad esempio esibendo la bandiera bianca o indossando l’emblema della Croce Rossa per coprire movimenti bellici) costituisce perfidia, ed è proibito uccidere o ferire il nemico con tali espedienti fraudolenti. Il DIU consente stratagemmi legittimi (come il camuffamento, il depistaggio o la disinformazione strategica), ma traccia una linea rossa sul tradimento: chi sfrutta indebitamente i segni di protezione o la fiducia del nemico per poi attaccarlo commette un crimine di guerra. Anche questo rientra nel rapporto tra disinformazione e DIU, poiché riguarda informazioni false sull’identità o l’intenzione usate in modo scorretto. Le bugie di guerra quindi sono tollerate solo finché non infrangono altre regole umanitarie.

Va inoltre ricordato che persino la diffusione di informazioni veritiere può violare il DIU se lede la dignità di persone protette. Un esempio emblematico è il divieto di pubblicare immagini di prigionieri di guerra a scopo di umiliazione o curiosità. La Terza Convenzione di Ginevra del 1949 (art. 13) stabilisce che i prigionieri di guerra devono essere protetti da “insulti e pubblica curiosità”, e una protezione analoga vale per i civili nelle mani dell’avversario. Questo significa che esporre un prigioniero, magari fotografato impaurito o ferito, al pubblico, diffondendone le immagini sui media o sui social, è vietato. I negoziatori delle Convenzioni di Ginevra volevano impedire il ripetersi di scene degradanti come quelle dei soldati sfilati nelle strade per essere derisi. Nel contesto odierno, ciò si traduce nel non divulgare foto, video o dati personali di detenuti nemici: anche se l’informazione in sé fosse “vera” (ad esempio l’identità o le confessioni di un prigioniero), la sua diffusione pubblica può avere effetti gravissimi. Infatti, identificare e mettere alla gogna mediatica un prigioniero può minarne la dignità, mettere a repentaglio la sua sicurezza durante la prigionia e persino esporre a ritorsioni i suoi familiari. In molti conflitti recenti si è visto circolare online materiale sui prigionieri nemici; ma anche nel dominio digitale vale la regola che nessuno dev’essere esposto alla curiosità o all’odio della folla mentre è fuori combattimento. Il rispetto della dignità umana, pilastro del DIU, prevale sul sensazionalismo mediatico.

Un capitolo cruciale nel rapporto tra disinformazione e diritto umanitario riguarda la tutela delle operazioni umanitarie. Le Convenzioni di Ginevra e i loro Protocolli impongono a tutte le parti di rispettare e proteggere il personale sanitario e di soccorso, i loro mezzi e le loro attività. Ciò implica non solo l’astenersi dall’attaccarli fisicamente, ma anche evitare di danneggiarli indirettamente attraverso campagne diffamatorie o ostacolando la percezione di neutralità che è essenziale per il loro lavoro. Le organizzazioni umanitarie, come il CICR e le Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, operano in luoghi spesso pericolosissimi contando sulla fiducia di tutte le parti: diffondere informazioni false sul loro conto – ad esempio accusarle di parzialità, spionaggio o complicità con il nemico – può avere l’effetto di minare quella fiducia e mettere in pericolo gli operatori. Se una campagna di disinformazione convince una comunità che i volontari della Croce Rossa non siano realmente neutrali, questi potrebbero venire ostracizzati o aggrediti; allo stesso modo, se i combattenti iniziano a credere a teorie complottiste secondo cui i convogli umanitari trasportano armi al nemico, potrebbero bloccarli o attaccarli. Il DIU non impedisce certo di criticare eventuali errori o mancanze delle organizzazioni umanitarie (la trasparenza è doverosa), ma proibisce di frustrare intenzionalmente la loro missione di assistenza. In base al diritto umanitario, una volta concordate le operazioni di soccorso neutrali queste devono essere permesse e facilitate da tutti i belligeranti. Dunque, orchestrare operazioni informative per ostacolare gli aiuti (ad esempio diffondendo falsità per alimentare diffidenza o odio verso gli enti umanitari) risulta incompatibile con gli obblighi di garantire soccorso alle popolazioni in difficoltà. In casi estremi, tale disinformazione può sfociare in vere aggressioni ai danni di medici, infermieri e volontari, o nel saccheggio di convogli di aiuti, violazioni gravissime che vanificano lo scopo fondamentale del DIU.

In conclusione, la disinformazione è divenuta una pericolosa arma aggiuntiva nei conflitti armati contemporanei, capace di amplificare la sofferenza e complicare gli sforzi di protezione delle vittime. Il Diritto Internazionale Umanitario, pur non vietando in termini assoluti la propaganda o l’inganno militare, traccia confini chiari: oltrepassarli significa trasformare le menzogne di guerra in violazioni del diritto. Incitare a crimini di guerra, terrorizzare deliberatamente i civili, tradire la fiducia protetta (perfidia), umiliare prigionieri o sabotare i soccorsi umanitari attraverso narrativi falsi, tutti questi atti sono contrari al DIU. Gli Stati di tutto il mondo hanno accettato e codificato tali limiti, e queste regole vincolano sia gli eserciti statali sia i gruppi armati non statali nei conflitti odierni. Anche nell’era dei social network, delle fake news virali e dei deepfake, le guerre hanno delle regole che vanno rispettate. Il rispetto di queste norme, anche nel dominio dell’informazione, è essenziale per proteggere i civili, i prigionieri, il personale sanitario e umanitario e per preservare un minimo di umanità in mezzo alla guerra.

Fonti:
ICRC – Foghorns of war: IHL and information operations during armed conflict – Blog Humanitarian Law and Policy (Ottobre 2023)
ICRC – Misinformation, disinformation and hate speech – Questions and answers – Articolo (Febbraio 2023)

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